Dossier Riforma giustizia civile

La mancata conoscenza, senza gravi ra- gioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giu- risdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può defini- re il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del disposi- tivo. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre pri- ma, se ritiene che siano rilevanti, dispo- nendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla pri- ma, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’u- dienza di rinvio per il deposito in cancel- leria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto com- ma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in re- lazione a quelli ammessi, con assegna- zione di un termine perentorio di cinque

La mancata conoscenza, senza gravi ra- gioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giu- risdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può defini- re il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del disposi- tivo. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre pri- ma, se ritiene che siano rilevanti, dispo- nendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla pri- ma, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’u- dienza di rinvio per il deposito in cancel- leria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto com- ma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in rela- zione a quelli ammessi, con assegnazio- ne di un termine perentorio di cinque

116

Made with FlippingBook Online newsletter maker