giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova de- dotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei gior- ni feriali immediatamente successivi. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, sia- no notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine mas- simo entro il quale deve tenersi la nuo- va udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova de- dotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei gior- ni feriali immediatamente successivi. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, sia- no notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine mas- simo entro il quale deve tenersi la nuo- va udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi esse- re eseguiti telematicamente.
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