CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguar- da uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provve- dere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di me- morie e documenti in cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata provve- de a norma degli articoli che precedono
Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguar- da uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provve- dere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di me- morie e documenti in cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata provve- de a norma degli articoli che precedono.
Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi esse- re eseguiti telematicamente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
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Art. 434 (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve esse- re motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della de- cisione impugnato e in relazione a
Art. 434 (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazio- ni prescritte dall’articolo 414. L’appel- lo deve essere motivato, e per ciascu- no dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sinte- tico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado
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