Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguar- da uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provve- dere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di me- morie e documenti in cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata provve- de a norma degli articoli che precedono

Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguar- da uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provve- dere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di me- morie e documenti in cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata provve- de a norma degli articoli che precedono.

Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi esse- re eseguiti telematicamente.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 434 (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve esse- re motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della de- cisione impugnato e in relazione a

Art. 434 (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere le indicazio- ni prescritte dall’articolo 414. L’appel- lo deve essere motivato, e per ciascu- no dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sinte- tico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado

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