che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia do- vuto effettuarsi all’estero.
questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia do- vuto effettuarsi all’estero.
Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi es- sere eseguiti telematicamente. Inoltre, il primo comma dell’articolo 434, relativo al contenuto dell’atto di appello nel rito del lavoro, viene modificato in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate all’articolo 342 (a sua volta relativo al contenuto dell’atto di appello nel rito ordinario), alla cui illustrazione si rimanda.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 436 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza. La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fa- scicolo e di una memoria difensiva, nella
Art. 436 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza. La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fa- scicolo e di una memoria difensiva, nella
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