quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l’appel- lato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugna- zione. L’appello incidentale deve esse- re proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell’articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le di- sposizioni dell’articolo 416.
quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l’appel- lato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugna- zione. L’appello incidentale deve esse- re proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell’articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le di- sposizioni dell’articolo 416.
Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi esse- re eseguiti telematicamente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio) Nelle controversie in materia di invalidi- tà civile, cecità civile, sordità civile, han- dicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disci- plinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio doman- da per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice compe- tente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio) Nelle controversie in materia di invalidi- tà civile, cecità civile, sordità civile, han- dicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disci- plinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio doman- da per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice compe- tente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel
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