Dossier Riforma giustizia civile

cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica pre- ventiva delle condizioni sanitarie legitti- manti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento pe- ritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’arti- colo 195. L’espletamento dell’accertamento tec- nico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al pri- mo comma. L’improcedibilità deve esse- re eccepita dal convenuto a pena di de- cadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico pre- ventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accerta- mento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accer- tamento tecnico interrompe la prescri- zione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le

cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica pre- ventiva delle condizioni sanitarie legitti- manti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento pe- ritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’arti- colo 195. L’espletamento dell’accertamento tec- nico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al pri- mo comma. L’improcedibilità deve esse- re eccepita dal convenuto a pena di de- cadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico pre- ventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accerta- mento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accer- tamento tecnico interrompe la prescri- zione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le

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