medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se in- tendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omolo- ga l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indica- te nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modifica- bile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti pre- visti dalla normativa vigente, al paga- mento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclu- sioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine peren- torio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio pre- visto dal comma precedente è inappella- bile.
medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se in- tendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma preceden- te omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probato- rie indicate nella relazione del consulen- te tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti com- petenti, che provvedono, subordinata- mente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigen- te, al pagamento delle relative presta- zioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclu- sioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine peren- torio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio pre- visto dal comma precedente è inappella- bile.
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