Breve commento Viene espunto il riferimento ai depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi esse- re eseguiti telematicamente.
3.2.5 TITOLO IV-BIS - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
473-bis (Ambito di applicazione. Muta- mento del rito) Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del dan- no conseguente a violazione dei dove- ri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della co- munione legale, quelli volti alla dichia- razione di adottabilità, quelli di adozio- ne di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Per quanto non disciplinato dal presente
Art. 473-bis (Ambito di applicazione) Le disposizioni del presente titolo si ap- plicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle fami- glie attribuiti alla competenza del tri- bunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla di- chiarazione di adottabilità, dei procedi- menti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazio- nale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Per quanto non disciplinato dal presen- te titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previ- ste dai titoli I e III del libro secondo.
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