titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previ- ste dai titoli I e III del libro secondo. Quando rileva che uno dei procedimen- ti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mu- tamento del rito e fissa l’udienza di cui all’articolo 473- bis. 21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo ri- guarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le di- sposizioni per l’ulteriore corso del proces- so, altrimenti dichiara la propria incom- petenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la pri- ma udienza. Gli effetti sostanziali e pro- cessuali della domanda si producono se- condo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Breve commento Si interviene sull’articolo 473-bis c.p.c. in un duplice senso. In primo luogo, viene so- stituito il comma 1, relativo all’individuazione delle controversie regolate dal rito di
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