cui si discute, al fine di precisare, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo ef- fetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell’articolo 473-bis – con l’avvio dell’attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all’applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comu- nione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Al contempo, le prime applicazioni pratiche della riforma hanno segnalato l’opportunità di prevedere un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Sono stati infatti segnalati casi in cui all’errore nell’individuazione del rito è seguita una pronuncia di inammissibilità della domanda; evenienza, questa, che contrasta con il buon funzionamento del siste- ma giudiziario in quanto contraddice il principio secondo cui ogni procedimento do- vrebbe essere definito con una pronuncia sul bene della vita che ne costituisce oggetto, anziché con una pronuncia di mero rito, e che costringe la parte interessata a ripresen- tare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari. Si è quindi inserita nell’articolo 473-bis una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 1° set- tembre 2011, n. 150 – per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di prima comparizione regolata dall’articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contra- rio, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, or- dina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, al- trimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassun- zione della causa con il rito corretto. Affinché il processo venga rapidamente avviato sui corretti binari e al fine di evitare che l’adozione di un rito errato possa determinare ingiustificate stasi o, peggio, la regressione del procedimento ad una fase anteriore si
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