Dossier Riforma giustizia civile

cause che richiedano speditezza e, dall’altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e con la successiva udien- za volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell’ar- ticolo 473-bis.15. Il riferimento operato dal secondo comma alla persona “malata di mente” - in accoglimento di specifica osservazione della Commissione Giustizia del Senato, è modificato con la più opportuna dizione “persona con disabilità psichica”.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indiffe- ribili) In caso di pregiudizio imminente e irre- parabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giu- dice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con de- creto provvisoriamente esecutivo i prov- vedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza davanti a sé per la con- ferma, modifica o revoca dei provvedi- menti adottati con il decreto, assegnan- do all’istante un termine perentorio per la notifica. L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adot- tati ai sensi del primo comma è recla- mabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473- bis .22.

Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indiffe- ribili) In caso di pregiudizio imminente e irre- parabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giu- dice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con de- creto provvisoriamente esecutivo i prov- vedimenti necessari nell’interesse dei fi- gli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modi- fica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

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