01. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE
CODICE CIVILE
TITOLO IX-BIS (ABROGATO)
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 342-bis. c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Art. 342-bis. c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter. Art. 342-ter c.c. (Contenuto degli ordini di protezione) Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievo- le, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa fa- miliare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di
(ABROGATO)
Art. 342-ter c.c. (Contenuto degli ordini di protezione)
(ABROGATO)
13
Made with FlippingBook Online newsletter maker