Breve commento Si apportano modifiche all’articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all’adozione dei provve- dimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l’udienza per il contradditorio delle parti «davanti a sé». Viene così chiarito che l’udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronuncia- re, all’esito, l’ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. In secondo luogo, si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera par- te – che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all’esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i prov- vedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 473-bis.22. L’udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In que- sto modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza emessa ai sen- si dell’articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’articolo 473- bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuo- vi mezzi di prova) Le decadenze previste dagli articoli 473- bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi
Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuo- vi mezzi di prova) Le decadenze previste dagli articoli 473- bis.14 e 473-bis.17 operano solo in rife- rimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi
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