sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti di- versi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udien- za ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali cir- costanze sopravvenute sono dedotte da- vanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal de- posito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provve- de sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediata- mente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pro- nunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sen- si dell’articolo 111 della Costituzione.
nonché quelli che prevedono sostan- ziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne di- spongono l’affidamento a soggetti di- versi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udien- za ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali cir- costanze sopravvenute sono dedotte da- vanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal de- posito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provve- de sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediata- mente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pro- nunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.
Breve commento Vengono, in primo luogo, modificati il primo e il secondo comma dell’articolo 473- bis.24, relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla respon- sabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affida- mento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
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