CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provve- dimenti sull’affidamento) Per l’attuazione dei provvedimen- ti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genito- riale, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della stessa è competente il giudice del proce- dimento in corso, che provvede in com- posizione monocratica. Se non pende un procedimento è com- petente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimen- to da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio del- la responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici gior- ni adotta i provvedimenti urgenti che ri- tiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i
Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provve- dimenti sull’affidamento) Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la so- luzione delle controversie in ordine all’e- sercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è com- petente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimen- to da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamen- te tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio del- la responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici gior- ni adotta i provvedimenti urgenti che ri- tiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confer- mati, modificati o revocati con provvedi- mento emesso dal giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la re- sponsabilità genitoriale, il curatore e il
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