Dossier Riforma giustizia civile

genitori, coloro che esercitano la re- sponsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pub- blico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordi- nanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore. Se nel corso dell’attuazione sorgono dif- ficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche ver- balmente, che adotti i necessari provve- dimenti temporanei. Il giudice può autorizzare l’uso della for- za pubblica, con provvedimento motiva- to, soltanto se assolutamente indispen- sabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del mino- re. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela ri- chiesta dalle circostanze. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifi- che e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiu- dicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attua- zione con decreto motivato, senza la pre- ventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione

curatore speciale, se nominati, e il pub- blico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordi- nanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore. Se nel corso dell’attuazione sorgono dif- ficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche ver- balmente, che adotti i necessari provve- dimenti temporanei. Il giudice può autorizzare l’uso della for- za pubblica, con provvedimento motiva- to, soltanto se assolutamente indispen- sabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del mino- re. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela ri- chiesta dalle circostanze. Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifi- che e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiu- dicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di at- tuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizio- ne delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede

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