con ordinanza. Avverso l’ordinanza pro- nunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12.
delle parti davanti a sé nei quindici gior- ni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza. Avverso l’ordinanza pronun- ciata dal giudice ai sensi del presente ar- ticolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12 entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notifica- zione se anteriore.
Breve commento Si interviene sull’articolo 473-bis.38, che disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’eserci- zio della responsabilità genitoriale, al fine di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso», che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni. In particolare, si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell’ambito del quale sono stati emessi i provvedi- menti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito è quello di ottenere, nell’interesse del minore, una sempre maggiore con- centrazione delle tutele davanti al medesimo giudice. Non di rado, infatti, nell’ambito di un procedimento volto all’attuazione di un provvedimento o parallelamente ad esso possono innestarsi richieste di modifica delle condizioni in essere. È quindi opportuno fare sì che, ad esempio, l’attuazione dei provvedimenti dati all’esito del giudizio di separazione sia chiesta al tribunale per i minorenni davanti al quale sia stato succes- sivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e viceversa, anche perché ciò consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l’emis- sione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro. Si è poi accolta l’osservazione formulata in merito a questa disposizione dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione II della Camera dei Deputati (n. 22), e si è opportunamente previsto, novellando il settimo comma, che l’opposizione avverso i provvedimenti di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore
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