Dossier Riforma giustizia civile

e in materia di controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale va proposta entro dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione dello stesso, se anteriore, analogamente a quanto previsto dall’artico- lo 473-bis.24 per il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechi- no pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d’ufficio mo- dificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovu- ta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione ammi- nistrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechi- no pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovu- ta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione ammi- nistrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore ina-

Nei casi di cui al primo comma, il giudice

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