dempiente al risarcimento dei danni a fa- vore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
può inoltre condannare il genitore ina- dempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’uf- ficio, del minore. Se non pende un procedimento la do- manda si propone nelle forme dell’arti- colo 473-bis.12. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Breve commento Vengono apportate modifiche all’articolo 473-bis.39, a seguito dell’osservazione n. 23 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di valutare l’opportunità di applicare alle modalità di adozione dei prov- vedimenti in caso di inadempienze o violazioni l’articolo 473-bis.39, che prevede una fase a cognizione sommaria e solo eventualmente una fase a cognizione piena in caso di opposizione. In proposito si rileva che i provvedimenti in questione sono normal- mente adottati nel corso del procedimento o all’esito del procedimento stesso o, se richiesti in via principale, sono generalmente associati a domande di modifica. Al fine di rendere più chiara la disciplina del procedimento applicabile all’adozione dei suddetti provvedimenti si è quindi specificato che questi ultimi sono adottati dal giu- dice del procedimento in corso, al contempo prevedendo che nel caso in cui non penda un procedimento la domanda si propone nelle forme previste dall’articolo 473-bis.12, norma applicabile anche alle richieste di modifica.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.47 (Competenza) Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione
473-bis.47 (Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero) Per le domande di separazione personale
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