Dossier Riforma giustizia civile

non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in partico- lare al luogo di lavoro, al domicilio del- la famiglia d’origine, ovvero al domici- lio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’inter- vento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, non- ché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vit- time di abusi e maltrattati; il pagamen- to periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fis- sando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente dirit- to dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stes- so spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai preceden- ti commi, stabilisce la durata dell’ordi- ne di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi mo- tivi per il tempo strettamente necessario.

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