degli effetti civili del matrimonio, scio- glimento dell’unione civile e regolamen- tazione dell’esercizio della responsabili- tà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quel- le di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di re- sidenza del convenuto. In caso di irrepe- ribilità o residenza all’estero del conve- nuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualun- que tribunale della Repubblica.
dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scio- glimento dell’unione civile e regolamen- tazione dell’esercizio della responsabili- tà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quel- le di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di re- sidenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’este- ro del convenuto, è competente il tribu- nale del luogo di residenza o di domicilio dell’attore o, nel caso in cui questo sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica. Il pubblico ministero può proporre im- pugnazione avverso la sentenza che de- finisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Breve commento Vengono apportate correzioni all’articolo 473-bis.47, che individua il foro territorial- mente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e rego- lamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. In particolare:1) Tra i criteri di competenza territoriale viene reintrodotto il riferimen- to al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti (v. ad es. il previgente art. 706 c.p.c. e il “vecchio” art. 4 della legge n. 898 del 1970); 2) Viene trasposta all’interno del codice di procedura civile la disposizione ora contenuta
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