Dossier Riforma giustizia civile

nell’articolo 5, quinto comma della legge n. 898 del 1970 (dal quale viene contestual- mente espunta) a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»; tale disposizione è attualmente applicabile al proce- dimento di divorzio e, per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge n. 74 del 1987, al giudizio di separazione. Si è ritenuto opportuno spostarla all’interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla ap- plicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un’u- nione civile, in armonia con l’unicità dello status di figlio; 3) Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo per adattarla al nuovo contenuto della disposizione.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali) Nei procedimenti di cui alla presente se- zione, al ricorso e alla comparsa di co- stituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali) Salvo quanto previsto dall’articolo 473- bis.51, nei procedimenti di cui alla pre- sente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre alle- gata la documentazione prevista dall’ar- ticolo 473-bis.12, terzo comma.

Breve commento Si prevede una modifica all’articolo 473-bis.48, in recepimento di un’osservazione formulata dalla 2a Commissione del Senato che ha chiesto al Governo, in relazione all’articolo 473- bis.51, di valutare “di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un’elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale”. Tale osservazione prende le mosse da un difetto di coordinamento tra l’articolo 473- bis.48, che prevede che nei procedimenti ricompresi nella sezione II del capo III del titolo IV-bis (tra cui anche quello disciplinato dall’articolo 473-bis.51), al ricorso e alla comparsa di costituzione sia sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma,

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