scritte, devono farne richiesta nel ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’arti- colo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle par- ti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico mini- stero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’u- dienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in de- cisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le par- ti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli ac- cordi intervenuti tra le parti. Se gli ac- cordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modi- fica delle condizioni inerenti all’eserci- zio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi econo- mici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, ac- quisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle
farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma 473-bis.12, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle par- ti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico mini- stero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’u- dienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in de- cisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le par- ti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli ac- cordi intervenuti tra le parti. Se gli ac- cordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modi- fica delle condizioni inerenti all’eserci- zio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi econo- mici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, ac- quisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle
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