CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni) Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tri- bunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, op- pure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita pro- cede all’incanto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni) Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tri- bunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, op- pure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita pro- cede all’incanto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
Breve commento Viene corretto un mero errore formale contenuto nell’articolo 473-bis.65, che faceva riferimento all’ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell’am- ministratore del patrimonio familiare) La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del co- dice civile, dall’altro coniuge o da uno
ABROGATI
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