Dossier Riforma giustizia civile

dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’arti- colo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossi- mo congiunto o dal pubblico ministero. Art. 473-bis.68 (Procedimento) La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso. Il presidente del tribunale fissa con de- creto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Dopo l’audizione delle parti, il presiden- te o il giudice designato assume le infor- mazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordi- nanza non impugnabile.

Breve commento La disposizione abroga gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68, relativi al procedimento per la sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare. Si tratta di disposi- zioni che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono state “trasferite” dall’origi- nario titolo II del libro IV (dedicato ai procedimenti speciali) al nuovo titolo IV-bis del libro II (relativo al giudizio di cognizione di primo grado), insieme a tutte le altre rela- tive ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia, minori e stato delle persone. Nel compiere tale operazione non ci si era avveduti, tuttavia, che le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

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