Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di ado- zione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribuna- le del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, pro- cede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, dispo- nendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui red- diti, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e prov- vede con decreto motivato immediata- mente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di compa- rizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici gior- ni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notifi- cazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifi- ca o revoca l’ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta

Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di ado- zione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribuna- le del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, pro- cede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, dispo- nendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui red- diti, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e prov- vede con decreto motivato immediata- mente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di compa- rizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici gior- ni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notifi- cazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifi- ca o revoca l’ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta

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