Dossier Riforma giustizia civile

l’ordine di protezione o rigetta il ricor- so, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammes- so reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecuti- vità dell’ordine di protezione. Il tribu- nale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente ar- ticolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e se- guenti.

l’ordine di protezione o rigetta il ricor- so, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammes- so reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecuti- vità dell’ordine di protezione. Il tribu- nale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente ar- ticolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e se- guenti. Quando la condotta pregiudizievole è te- nuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdot- to uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 473- bis .70.

Breve commento Si interviene sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare introdotte nel settore civile il legislato- re del 2001 (legge 4 aprile 2001, n. 154) aveva inserito nel codice civile, agli articoli 342- bis e 342-ter, i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, e nel codice di procedura civile la disciplina del relativo procedimento (articolo 736-bis).

148

Made with FlippingBook Online newsletter maker