Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 tali disposizioni sono state spostate all’inter- no del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l’am- bito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” dell’assetto normativo – si è quindi optato per l’inserimento anche di tali disposizioni all’interno del codice di rito, così da avere in un unico corpo normativo l’intera disciplina civilistica delle misure in tema di violenza familiare. Così, il contenuto dell’originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell’articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsa- bilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 473-bis.72 (Pericolo determinato da altri familiari) Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizie- vole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convi- vente, ovvero nei confronti di altro com- ponente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente.
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