In tal caso l’istanza è proposta dal com- ponente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudi- zievole.
Breve commento La nuova disposizione prevede che le norme in materia di ordini di protezione si ap- plicano anche se la condotta pregiudizievole e tenuta da, o nei confronti di, un com- ponente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente. Contestualmente, si provvede all’abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale.
3.3. LIBRO III - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
3.3.1. TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’e- secuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori,
A rt. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’e- secuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori,
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