da pubblici elenchi o l’elezione di un do- micilio digitale speciale. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è sta- to notificato, e le notificazioni alla par- te istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis. Il precetto deve essere sottoscritto a nor- ma dell’articolo 125 e notificato alla par- te personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Il precetto deve essere sottoscritto a nor- ma dell’articolo 125 e notificato alla par- te personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Breve commento Sempre nell’ottica dell’ormai completa informatizzazione del processo, si intervie- ne anche sull’articolo 480 al fine di prevedere che nell’atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione possano essere sosti- tuite dall’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica cer- tificata oppure ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis del CAD, giacché in questo caso dovranno trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 149-bis e quindi la notifica sarà effettuata, come si è visto, mediante de- posito nell’apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
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