3.3.2. TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 486 (Forma delle domande e delle istanze) Le domande e le istanze che si propongo- no al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udien- za, e con ricorso da depositarsi in cancel- leria negli altri casi.
Art. 486 (Forma delle domande e delle istanze) Le domande e le istanze che si propongo- no al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udien- za, e con ricorso da depositarsi in cancel- leria negli altri casi.
Breve commento Viene espunta dall’articolo 486 la previsione secondo cui le domande e le istanze rivol- te al giudice dell’esecuzione sono «depositate in cancelleria».
3.3.3. TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 488 (Fascicolo dell’esecuzione) Il cancelliere forma per ogni procedi- mento d’espropriazione un fascicolo in- formatico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancellie- re e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Art. 488 (Fascicolo dell’esecuzione) Il cancelliere forma per ogni procedi- mento d’espropriazione un fascicolo te- lematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancellie- re e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
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