Dossier Riforma giustizia civile

Il creditore è obbligato a presentare l’o- riginale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubbli- co ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

Il creditore è obbligato a presentare l’o- riginale del titolo esecutivo nella sua di- sponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale a ogni richiesta del giudice.

Breve commento Al primo comma dell’articolo 488 viene corretta un’espressione impropria, dal mo- mento che il fascicolo è «informatico», non «telematico». Viene poi effettuato un in- tervento additivo sul secondo comma, strettamente correlato alla modifica dell’ar- ticolo 475: si prevede, anche in questo caso, l’equivalenza tra l’originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 489. (Notificazioni e comunicazio- ni) Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori inter- venuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.

Art. 489 (Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni) Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella resi- denza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’in- tervento. In mancanza di dichiarazione di residen- za o di elezione di domicilio le notifica- zioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

Breve commento Si interviene – questa volta sull’articolo 489 – al fine di semplificare e informatizzare

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