Dossier Riforma giustizia civile

le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. La norma attuale prevede che queste debbano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e che in mancanza possono essere effettuate presso la cancelleria. I moderni strumenti di co- municazione e i principi di delega di cui alla legge n. 206 del 2021 fanno sì che quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all’av- vocato stesso. La nuova disposizione prevede, quindi, che le notificazioni e comunica- zioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 492 (Forma del pignoramento) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudi- ziario fa al debitore di astenersi da qua- lunque atto diretto a sottrarre alla ga- ranzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropria- zione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’e- secuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei co- muni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere

Art. 492 (Forma del pignoramento) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudi- ziario fa al debitore di astenersi da qua- lunque atto diretto a sottrarre alla ga- ranzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropria- zione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’e- secuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’av- vertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza

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