Dossier Riforma giustizia civile

dichiarata o il domicilio eletto, le suc- cessive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la can- celleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sosti- tuire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori in- tervenuti, comprensivo del capitale, de- gli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramen- to deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo com- ma, terzo periodo, l’opposizione è inam- missibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, sal- vo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

un domicilio digitale speciale, con l’av- vertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le succes- sive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la can- celleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149- bis . Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sosti- tuire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori in- tervenuti, comprensivo del capitale, de- gli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pigno- ramento e dei crediti dei creditori inter- venuti indicati nei rispettivi atti di inter- vento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avver- timento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’op- posizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530,

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