552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente di- mostri di non aver potuto proporla tem- pestivamente per causa a lui non impu- tabile. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignora- mento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudizia- rio invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei ter- zi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiara- zione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscri- ve. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codi- ce penale e l’ufficiale giudiziario provve- de ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è com- preso in altro circondario, trasmette co- pia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si con- sidera perfezionato nei confronti del de- bitore esecutato dal momento della di- chiarazione e questi è costituito custode
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignora- mento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudizia- rio invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei ter- zi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiara- zione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscri- ve. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codi- ce penale e l’ufficiale giudiziario provve- de ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compre- so in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario terri- torialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera per- fezionato nei confronti del debitore ese- cutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’artico- lo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notifi- cato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene.
158
Made with FlippingBook Online newsletter maker