della somma o della cosa anche agli ef- fetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia di- venuto insufficiente, il creditore proce- dente può richiedere all’ufficiale giudi- ziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Se il debitore è un imprenditore com- merciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debi- tore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un com- mercialista o un avvocato ovvero un no- taio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazio- ne del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sul- le modalità di conservazione, anche in- formatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza
Se sono indicati beni immobili il credi- tore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia di- venuto insufficiente, il creditore proce- dente può richiedere all’ufficiale giudi- ziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Se il debitore è un imprenditore com- merciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debi- tore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un com- mercialista o un avvocato ovvero un no- taio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazio- ne del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffi- ci finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scrit- ture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’as- sistenza dell’ufficiale giudiziario terri- torialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’uf- ficiale giudiziario che lo ha nominato, che
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