Dossier Riforma giustizia civile

dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmet- te apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che prov- vede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiara- zione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il de- bitore (4). Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pi- gnoramento deve contenere l’indicazio- ne della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizza- zione del presidente del tribunale quan- do è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492- bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del prov- vedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione ri- sultano cose o crediti non oggetto del- la dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e del- la relazione sono liquidate con provve- dimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore (4). Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pi- gnoramento deve contenere l’indicazio- ne della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizza- zione del presidente del tribunale quan- do è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492- bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del prov- vedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

Breve commento All’articolo 492 vengono introdotte modifiche circa la forma dell’atto di pignora- mento, coerentemente con il principio ispiratore del superamento degli adempimenti “analogici” in favore di quelli telematici. Perciò, anche in questo caso si prevede che l’atto debba contenere l’invito al debitore – oltre che ad effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente – ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un

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