domicilio digitale presso i quali ricevere notificazioni e comunicazioni. Come nei casi precedenti, si è mantenuta l’attuale previsione secondo cui in mancan- za comunicazioni e notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria, ma facendo salva l’applicazione dell’articolo 149-bis, come si è detto a proposito delle disposizioni precedenti. Al terzo comma, inoltre, viene sanato un difetto di coordinamento. L’ar- ticolo 492 prevede infatti che l’atto di pignoramento debba contenere anche l’avviso al debitore che può chiedere la conversione del pignoramento, ai sensi dell’articolo 495, depositando una somma pari a un quinto dell’importo del credito. L’articolo 495, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito. In questa occasione si pone rimedio al difetto di coordinamento, prevedendo anche nell’avviso di cui all’articolo 492 la frazione da ultimo indicata.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 492-bis. (Ricerca con modalità te- lematiche dei beni da pignorare) Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudi- ziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignora- re. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordi- naria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di reca- pito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
Art. 492-bis (Ricerca con modalità tele- matiche dei beni da pignorare) Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudi- ziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignora- re. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordi- naria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di reca- pito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
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