Dossier Riforma giustizia civile

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termi- ne di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca tele- matica dei beni da pignorare. Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’uf- ficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tri- bunale dell’istanza ovvero fino alla co- municazione del processo verbale di cui al quarto comma. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle infor- mazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’ar- ticolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pub- bliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’ar- chivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisi- zione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termi- ne di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca tele- matica dei beni da pignorare. Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’uf- ficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tri- bunale dell’istanza ovvero fino alla co- municazione del processo verbale di cui al quarto comma. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle infor- mazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’ar- ticolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pub- bliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’ar- chivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisi- zione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da

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