sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le ope- razioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le rela- tive risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del tito- lo esecutivo e del precetto, anche acqui- sendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il pre- cetto è consegnato o trasmesso all’uffi- ciale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l’accesso ha consentito di individua- re cose che si trovano in luoghi apparte- nenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per prov- vedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di compe- tenza di cui al primo periodo, copia au- tentica del verbale è rilasciata al credito- re che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la pre- senta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorial- mente competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rin- viene una cosa individuata mediante
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le ope- razioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le rela- tive risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del tito- lo esecutivo e del precetto, anche acqui- sendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il pre- cetto è consegnato o trasmesso all’uffi- ciale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l’accesso ha consentito di individua- re cose che si trovano in luoghi apparte- nenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per prov- vedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di compe- tenza di cui al primo periodo, copia au- tentica del verbale è rilasciata al credito- re che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la pre- senta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorial- mente competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rin- viene una cosa individuata mediante
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