Dossier Riforma giustizia civile

l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare en- tro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa co- municazione è punita a norma dell’arti- colo 388, sesto comma, del codice penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’uf- ficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elet- tronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di es- sere residente, dell’ingiunzione, dell’in- vito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è no- tificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo ri- feribili. Quando l’accesso ha consentito di indivi- duare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare en- tro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa co- municazione è punita a norma dell’arti- colo 388, sesto comma, del codice penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’uf- ficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elet- tronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di es- sere residente, dell’ingiunzione, dell’in- vito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è no- tificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo ri- feribili. Quando l’accesso ha consentito di indivi- duare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

164

Made with FlippingBook Online newsletter maker