Quando l’accesso ha consentito di indi- viduare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo com- ma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pigno- ramento, il creditore deposita con le mo- dalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’auto- rizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunica- zione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficia- le giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribu- nale di rigetto dell’istanza.
Quando l’accesso ha consentito di indi- viduare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo com- ma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pigno- ramento, il creditore deposita iscrive a ruolo il processo esecutivo depositan- do, con le modalità e nei termini previ- sti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presiden- te del tribunale, quando è prevista, non- ché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presiden- te del tribunale di rigetto dell’istanza.
Breve commento Agli articoli 492-bis, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria». In proposito si rileva che, con riferimento al pignoramento presso terzi (ipotesi cui si riferisce l’osservazione), la disciplina dettata dal settimo comma dell’articolo 492-bis c.p.c. (che prevede la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al terzo, di ufficio, del verbale nel quale risulta l’individuazione dei crediti o delle cose nella disponibilità di terzi) è completata dalla norma contenuta all’articolo 543 c.p.c., che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.
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