CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 518 (Forma del pignoramento) L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssi- mativamente il presumibile valore di re- alizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto sti- matore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o se- parati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubica- zione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramen- to, procedendo senza indugio e comun- que entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accede- re al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, te- nuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Art. 518 (Forma del pignoramento) L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssi- mativamente il presumibile valore di re- alizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto sti- matore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o se- parati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubica- zione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramen- to, procedendo senza indugio e comun- que entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accede- re al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, te- nuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
166
Made with FlippingBook Online newsletter maker