Dossier Riforma giustizia civile

Nel processo verbale l’ufficiale giudizia- rio fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l’ufficia- le giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, se- condo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’av- viso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Compiute le operazioni, l’ufficiale giudi- ziario consegna senza ritardo al credito- re il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale compe- tente per l’esecuzione la nota di iscrizio- ne a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quin- dici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente artico- lo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’ar- ticolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a di- sposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quan- do la nota di iscrizione a ruolo e le co- pie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Nel processo verbale l’ufficiale giudizia- rio fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l’ufficia- le giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, se- condo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’av- viso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Compiute le operazioni, l’ufficiale giudi- ziario consegna senza ritardo al credito- re il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del iscrive a ruolo il pro- cesso presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando la nota di iscri- zione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La confor- mità di tali copie è attestata dall’avvo- cato del creditore ai soli fini del presen- te articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecu- zione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giu- diziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine

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