Dossier Riforma giustizia civile

di quindici giorni dalla consegna al cre- ditore. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’i- stanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportu- no, ordina l’integrazione del pignora- mento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferio- re a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’i- stanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportu- no, ordina l’integrazione del pignora- mento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferio- re a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Breve commento Apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al depo- sito di atti «in cancelleria».

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) Oltre che con le forme previste dall’arti- colo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere ese- guito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge spe- ciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono

Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) Oltre che con le forme previste dall’arti- colo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere ese- guito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge spe- ciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono

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