sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’in- giunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intima- zione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i docu- menti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domi- cilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. Col pignoramento il debitore è costitu- ito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo com- ma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o co- munque li rinvengono procedono al ri- tiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’in- giunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intima- zione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i docu- menti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domi- cilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. Col pignoramento il debitore è costitu- ito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo com- ma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o co- munque li rinvengono procedono al ri- tiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
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