Eseguita l’ultima notificazione, l’uffi- ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento per- ché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comu- nicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deve iscrive a ruolo il processo presso il depositare nella cancelleria del tribuna- le competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precet- to, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali co- pie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’ese- cuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del tito- lo esecutivo e del precetto sono deposita- te oltre il termine di cui al quinto comma. In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizio- ne dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore a norma del presente articolo ovvero dal depo- sito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazio- ne del presente codice.
Eseguita l’ultima notificazione, l’uffi- ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento per- ché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comu- nicazione di cui al terzo comma, il credi- tore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie con- formi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’ese- cuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del tito- lo esecutivo e del precetto sono deposita- te oltre il termine di cui al quinto comma. In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizio- ne a norma del presente articolo ovve- ro dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Si applicano in quanto compatibili le di- sposizioni del presente capo.
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