Si applicano in quanto compatibili le di- sposizioni del presente capo.
Breve commento Apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al de- posito di atti «in cancelleria».
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 524 (Pignoramento successivo) L’ufficiale giudiziario, che trova un pi- gnoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mo- bili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale è depositato in can- celleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quel- lo successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendi- ta dei beni pignorati nell’ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al cre- ditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo.
Art. 524 (Pignoramento successivo) L’ufficiale giudiziario, che trova un pi- gnoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mo- bili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale è depositato in can- celleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quel- lo successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendi- ta dei beni pignorati nell’ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al cre- ditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo.
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