Breve commento Apportate modifiche di mero coordinamento, con l’espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al depo- sito di atti «in cancelleria».
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 543 (Forma del pignoramento) Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue median- te atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L’atto deve contenere, oltre all’ingiun- zione al debitore di cui all’articolo 492: 1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del pre- cetto; 2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intima- zione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l’ele- zione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente non- ché l’indicazione dell’indirizzo di po- sta elettronica certificata del creditore procedente. 4. la citazione del debitore a comparire
Art. 543 (Forma del pignoramento) Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue median- te atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L’atto deve contenere, oltre all’ingiun- zione al debitore di cui all’articolo 492: 1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del pre- cetto; 2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intima- zione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3. la dichiarazione di residenza o l’ele- zione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente non- ché l’indicazione dell’indirizzo di po- sta elettronica certificata del creditore procedente; 4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con
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