Dossier Riforma giustizia civile

davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la di- chiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mez- zo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichia- razione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposi- ta udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pi- gnorato o il possesso di cose di appar- tenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’ese- cuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell’indicare l’udienza di comparizio- ne si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al cre- ditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo pres- so il tribunale competente per l’esecuzio- ne depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del pre- cetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.

l’invito al terzo a comunicare la di- chiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mez- zo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichia- razione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposi- ta udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pi- gnorato o il possesso di cose di appar- tenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’ese- cuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell’indicare l’udienza di comparizio- ne si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501. Eseguita l’ultima notificazione, l’uffi- ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di cita- zione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformi- tà di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

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